Criticità e proposte

I limiti della normativa attuale

La Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – cui era demandata l’individuazione dei criteri in base ai quali le Regioni dovevano provvedere alla definizione degli standard minimi delle comunità di tipo familiare e degli istituti (art. 2, comma 5 della legge 184/1983 e s.m.i.) non ha indicato ulteriori requisiti. Ad esempio, non è stato definito il rapporto numerico fra il numero del personale e quello dei minori inseriti, né la qualifica professionale; non è stato neppure precisato che queste strutture non devono essere accorpate tra di loro per evitare di ricreare un istituto, seppur diversamente denominato.
Solo alcune Regioni hanno approvato Leggi e/o Delibere per meglio definire gli standard/requisiti per l’apertura delle nuove strutture, l’adeguamento di quelle esistenti e per la vigilanza sulle comunità stesse

In breve le nostre proposte

A nostro parere le comunità di tipo familiare dovrebbero essere costituite da un normale alloggio o da una abitazione mono o pluri familiare, in cui possano essere accolti al massimo 6-8 minori; il personale che vi opera deve essere adeguatamente preparato, in numero congruo alle necessità dei minori accolti, garantendo anche continuità di presenza nel tempo.
Le suddette comunità possono essere anche costituite da un nucleo familiare stabile in cui dovrebbero essere inseriti non più di quattro minori.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al sito del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (Cnca) e del Coordinamento Nazionale Comunità per Minori (CNCM).

Spiacenti.

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