Chi può essere affidato

 

A chi si rivolge

A tutti i minori che ne hanno bisogno, dalla nascita alla maggiore età.

Le fasce d’età sono le seguenti:

  • neonati (0-3 anni)
  • fanciulli (4-10 anni)
  • adolescenti (11-18 anni)

La fascia di età si protrae dunque da zero anni fino alle soglie della maggiore età e se necessario fino ai 21 anni, laddove sia previsto per questa evenienza un apposito progetto di autonomia che ne favorisca il successivo ingresso nella vita sociale a pieno titolo.

Si tratta di bambini che frequentano l’asilo nido, la scuola materna o elementare oppure di ragazzi che frequentano le medie e le superiori.

Possono godere di ottima salute o avere problemi e disabilità più o meno gravi.

Essi provengono da famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi delle loro necessità materiali e/o affettive. Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini e a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e familiari da affrontare.

Ai sensi dell’art.4 della legge 184/1983 s.m.i. e ai fini della validità dell’affido, deve essere obbligatoriamente sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Minori Stranieri

Anche al minore figlio di stranieri, che si trovi sul nostro territorio nazionale, si applica la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Il minore che appartiene ad un’etnia diversa da quella italiana va accettato nel rispetto della sua cultura e tradizione di origine (quella religiosa, ad esempio) e delle abitudini della famiglia di provenienza; tema questo che, del resto, vale più in generale per qualunque minore ospite di una famiglia affidataria.

Egli imparerà a sua volta ad accettare e integrare le regole e lo stile di vita della famiglia che lo accoglie.

A lui vanno dedicate attenzione, cura, rispetto, nella consapevolezza che si sta costruendo un’occasione importante per il suo futuro, tenendo conto che il distacco più o meno prolungato dalla sua famiglia di origine può costituire occasione di sofferenza e di disorientamento.

Minori portatori di handicap

Se il rispetto e la dedizione sono così importanti per l’accoglienza di ogni minore straniero, ancora più particolare dovrà essere l’attenzione e la cura riservata al minore portatore di handicap, la cui permanenza nella famiglia affidataria, specie se di tipo residenziale, potrebbe protrarsi a lungo (cosa per altro possibile anche per altri tipi di affido).

 La durata dell’affido

L’art. 4 della legge 184/183 prevedeva che la durata del provvedimento di affido non dovesse superare i 24 mesi dalla data della sua emissione da parte del Tribunale per i Minorenni. L’attuale disciplina legislativa non pregiudica tuttavia la possibilità di disporre affidamenti anche a lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, “nell’interesse del minore“, dal Tribunale per i Minorenni (art.4, commi 5° e 6°, legge 149/2001).
La decisione di concludere l’affido familiare spetta agli operatori responsabili del caso, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all’Autorità competente.
Come già accennato il Servizio Sociale locale può garantire la prosecuzione delle prestazioni sociali nei confronti dell’affidato che ha raggiunto la maggiore età fino al compimento del 21° anno, qualora questi non abbia acquisito una sufficiente autonomia economica e sociale.

Scheda a cura dell’Anfaa

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