Affidamento in breve

Ha lo scopo di assicurare ai minori, che – per gravi motivi – non possono per un periodo di tempo più o meno lungo continuare a vivere con i loro genitori o parenti, di crescere in un ambiente familiare evitando il loro inserimento in comunità o il ricovero in istituto.

Requisiti degli affidatari

Gli affidatari possono essere: coniugi con figli minori o senza figli o persone singole.
E’ preferibile l’affidamento a coniugi con figli, per offrire una famiglia il più possibile simile a quella dei suoi coetanei

Procedure

L’affidamento è disposto:

  • dal servizio sociale locale  (Comuni, consorzi di Comuni, ecc.), previo consenso dei genitori o del tutore; questo affidamento non può durare più di due anni ed è reso esecutivo dal giudice tutelare, che, se lo ritiene necessario, può richiedere al Tribunale per i minorenni l’assunzione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore (affidamento c.d. “consensuale”)
  • a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni, se l’affidamento è ritenuto necessario nell’interesse del minore e manca l’assenso dei genitori o del tutore del minore (affidamento c.d. “giudiziario”) .

Progetto

I servizi socio-assistenziali dei Comuni mettono a punto un progetto per analizzare la situazione del bambino in difficoltà e della sua famiglia d’origine, per poter valutare quali siano le prospettive a medio e lungo termine. Fatta questa analisi, va predisposto un  programma di interventi graduati nel tempo. Il progetto dovrebbe essere flessibile, per poter essere modificato nel corso dell’esperienza in relazione all’effettivo evolversi della situazione.

Famiglia d’origine

È importante che gli operatori si adoperino in modo tale da preparare la famiglia d’origine all’affidamento; dovrebbero inoltre agire per eliminare le cause che hanno provocato l’allontanamento del minore.

Famiglia affidataria

È necessario che gli operatori aiutino la famiglia affidataria specialmente per quanto riguarda la corretta impostazione dei rapporti con il bambino e i suoi genitori. Le famiglie affidatarie devono collaborare con i servizi assistenziali impostando un dialogo  costruttivo. Alla famiglia affidataria viene corrisposto da parte dei servizi assistenziali un rimborso per coprire le spese sostenute per il bambino.

Effetti giuridici

L’affidamento familiare ha finalità esclusivamente educative, non interrompe i rapporti con la famiglia di origine e non determina alcun rapporto di parentela fra il minore affidato e gli affidatari.

Conclusione

L’affidamento cessa, dal punto di vista giuridico, con il compimento del 18° anno di età. Diversi Enti gestori hanno però deliberato la possibilità di proseguire l’affidamento fino al ventunesimo anno di età del ragazzo sulla base di specifici progetti.

Scheda a cura dell’Anfaa

Questo sito utilizza cookies indispensabili per il suo funzionamento. Cliccando Accetta, autorizzi l'uso di tutti i cookies.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte Privacy.