Regolamenti
Di seguito i due regolamenti Anfaa
- Regolamento interno (funzionamento della sede nazionale e delle Sezioni)
- Regolamento di comunicazione (dinamiche interne di gestione della comunicazione interna/esterna)
Regolamento interno (in fase di modifica)
[approvato dall’assemblea dei soci il 23 marzo 2003]
Articolo 1 – Il Consiglio Direttivo Nazionale (c.d.n.) dell’Anfaa, allo scopo di rendere più efficace e funzionale l’attività dell’Associazione per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie (art. 1 dello statuto) promuove la costituzione di sezioni periferiche autonome, ai sensi dell’art. 9 dello statuto, coordinandone l’attività.
Le suddette sezioni perseguono le finalità dell’Anfaa nazionale condividendone lo statuto e le linee programmatiche.
Articolo 2 – Gli aderenti all’Associazione possono richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale la costituzione di una sezione locale.
Dal momento della presentazione della domanda fino alla sua accettazione da parte del c.d.n. i richiedenti manterranno contatti costanti con la sezione Anfaa più vicina, che seguirà l’attività del nuovo nucleo scambiando con esso informazioni e progetti. Nel corso di tale periodo conoscitivo, la cui durata verrà concordata con il c.d.n., alcuni promotori della nuova sezione dovranno presenziare ad almeno due sedute del c.d.n. e ad eventuale seminari di approfondimento.
La fase costituente testè descritta si concluderà con una assemblea pubblica.
Nel valutare la costituzione di nuove sezioni il c.d.n. tiene conto delle diverse realtà locali per un intervento efficace sul territorio. Nel perseguimento dei fini statutari le sezioni sono libere di intrecciare rapporti operativi fra loro e con le altre realtà del volontariato attive nello stesso ambito territoriale. Le sezioni ubicate nella stessa regione possono coordinare la propria presenza e la propria attività; in tal caso è auspicabile che almeno una volta all’anno i rispettivi Consiglieri direttivi si riuniscano in seduta congiunta.
Articolo 3 – Le sezioni locali contribuiscono alle spese per il funzionamento della sede nazionale come stabilito in sede di assemblea dei soci.
Articolo 4 – Le sezioni sono organizzate con le modalità e i criteri di cui allo statuto nazionale dell’Associazione, con analoghe condizioni di eleggibilità, di funzionamento e di competenze quanto agli organi associativi; in particolare il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra i soci della sezione; viene eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. Al fine di garantire il rispetto delle finalità statutarie e dell’indirizzo dell’Associazione i candidati alle cariche direttive vengono designati tra i soci. Il Consiglio direttivo della sezione è responsabile del corretto funzionamento della sezione, del perseguimento degli scopi statutari e dell’applicazione delle linee-guida indicate dal c.d.n
Articolo 5 – Il Consiglio direttivo delle sezioni si riunisce almeno 4 volte all’anno. Nella prima riunione degli eletti verranno votate le nomine delle cariche associative. Può essere designato anche un vicepresidente.
Articolo 6 – In caso di gravi difformità nell’attività di una sezione, rispetto alle linee dell’Associazione, il c.d.n. invita la sezione stessa a uniformarsi alle linee programmatiche e operative decise dall’assemblea dei soci. La proposta di scioglimento della sezione è presentata dal cdn all’assemblea dei soci. In casi urgenti il Presidente dell’anfaa può sospendere temporaneamente l’attività della sezione, convocando al più presto il cdn.
Articolo 7 – Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, debitamente documentate.
Articolo 8 – L’assemblea delle sezioni approva annualmente il bilancio consuntivo: l’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno ed essere quindi inviato ala sede nazionale. Le sezioni debbono gestire la contabilità e redigere il bilancio con criteri omogenei, concordati in sede di c.d.n.
Articolo 9 – L’assemblea nazionale, nell’eleggere i membri del c.d.n., tiene conto, nei limiti del possibile, dei suggerimenti espressi dalle sezioni periferiche. Nel c.d.n. dovranno essere rappresentate le sezioni e comunque le singole realtà territoriale a livello regionale, tenuto conto della consistenza numerica delle sezioni.
Articolo 10 – Allo scopo di garantire un’adeguata rappresentanza a tutte le sezioni periferiche, il numero dei consiglieri sostituti previsto dallo statuto può essere aumentato, a giudizio dell’assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali. I sostituti indicati da ciascuna sezione partecipano alle sedute del c.d.n. senza diritto di voto.
Articolo 11 – Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento ha validità lo statuto dell’Associazione.
Regolamento della Comunicazione
[approvato dall’assemblea dei soci a maggio 2012]
- Con il termine “comunicazione” in questo Regolamento si intende l’insieme delle attività dirette a far conoscere il pensiero dell’associazione in conformità ai valori, ai principi e alle linee operative condivisi al suo interno, esplicitati nello Statuto, nei Regolamenti e nei verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale, utilizzando gli strumenti di divulgazione (cartacei, analogici, digitali…) ritenuti più opportuni al fine di raggiungere i destinatari del messaggio.Il coordinamento delle attività è gestito a livello locale e nazionale dagli “uffici di comunicazione”.
- Per ogni sezione, è previsto un “ufficio di comunicazione locale” composto dal Presidente di sezione, responsabile dei contenuti comunicativi, e da almeno un collaboratore della comunicazione.L’assemblea dei Soci di Sezione elegge annualmente gli appartenenti all’ufficio di comunicazione locale, proposti dal Consiglio Direttivo Locale, tra gli iscritti alla sezione, e li comunica al Presidente dell’associazione (in seguito “Presidente”) e al Consiglio Direttivo Nazionale.Le attività dell’ufficio di comunicazione locale sono condotte nel rispetto dei valori, dei principi e delle linee operative esplicitati nello Statuto, nei Regolamenti e nei verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale.Tutti i contributi proposti sono validati dal Presidente di sezione. A seguito della determinazione della versione finale del contenuto validata dal Presidente di sezione, l’ufficio di comunicazione locale concorre a gestire la fase di divulgazione, specifica per ogni tipologia di supporto (cartaceo, analogico, digitale …).Al Presidente è comunque riconosciuta, in ogni momento, la facoltà di verificare e modificare il contenuto oggetto di comunicazione al fine di renderlo conforme ai valori e ai principi dell’associazione.
Il contenuto della proposta di comunicazione che presenti una valenza nazionale, implicante la divulgazione dei valori e dei principi fondamentali dell’associazione, dovrà essere preventivamente concordato con il Presidente o con un Consigliere nazionale da lui delegato.
A seguito della determinazione della versione finale del contenuto validata dal Presidente (o suo delegato), l’ufficio di comunicazione locale concorre a gestire la fase di divulgazione, specifica per ogni tipologia di supporto (cartaceo, analogico, digitale …), eventualmente coadiuvando l’attività dell’ufficio di comunicazione nazionale.
- È previsto un “ufficio di comunicazione nazionale” (in seguito “ufficio di comunicazione”), composto dal Presidente e da almeno tre collaboratori della comunicazione scelti tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale o tra i soci iscritti o eventuali dipendenti dell’associazione.L’Assemblea nazionale dei Soci elegge annualmente gli appartenenti all’ufficio di comunicazione, proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.Le attività dell’ufficio di comunicazione sono condotte nel rispetto dei valori, dei principi e delle linee operative esplicitati nello Statuto, nei Regolamenti e nei verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo Nazionale.Tutte le proposte di comunicazione sono validate dal Presidente.
Il Presidente esercita l’attività di validazione direttamente o delegandola ad un Consigliere dell’associazione.
In particolare, se il Presidente (o suo delegato) ritiene che la proposta di comunicazione possa essere resa pubblica sul web, rende disponibile all’ufficio di comunicazione la versione finale del contenuto, indicandone la collocazione e le eventuali autorizzazioni necessarie per la sua visualizzazione. L’ufficio di comunicazione provvede ad inserirlo opportunamente e ordinatamente tra i contenuti del sito web.
Per gli altri strumenti di comunicazione, a seguito della determinazione della versione finale del contenuto validata dal Presidente (o suo delegato), l’ufficio di comunicazione concorre a gestire la fase di divulgazione, specifica per ogni tipologia di supporto (cartaceo, analogico, digitale …).
- Constatata la necessità di utilizzare strumenti di comunicazione che, per la loro capillare diffusione, consentano di raggiungere il maggior numero di destinatari e valutati i vantaggi ed i rischi connessi alle dinamiche di comunicazione dei più diffusi social network, l’apertura di pagine con intestazioni o denominazioni che facciano riferimento all’associazione o ad una sua sezione è consentita solo al Presidente o ai Presidenti di sezione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto dei valori, dei principi e delle linee operative condivisi all’interno dell’associazione.