I  diritti e i doveri degli affidatari

Gli affidatari sono dei volontari che hanno un ruolo importante nel progetto di affidamento. Non vanno considerati come utenti dei servizi: essi devono essere riconosciuti come interlocutori dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, dai giudici minorili e, anche attraverso i gruppi e le  associazioni cui aderiscono, dagli amministratori (sindaci, assessori, ecc). Ciò significa che gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati nello svolgimento dell’affido, ma anche ascoltati dagli operatori e dai giudici minorili prima di prendere decisioni significative sul bambino o sul ragazzo loro affidato: è con loro che lui vive.

In base all’articolo 5 comma 1 della legge 184/1983 s.m.i.:

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’ Autorità affidante.
In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.
L’affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato

Il ruolo degli affidatari nel rapporto con la Scuola, la Sanità e l’Autorità Giudiziaria Minorile

Gli affidatari esercitano  i poteri connessi alla potestà parentale. Pertanto:

  • mantengono i rapporti con la scuola (ad esempio, la firma del diario, la giustificazione delle assenze, le autorizzazioni alle uscite, i colloqui con gli insegnanti, l’elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola)
  • provvedono alle cure ordinarie di carattere sanitario (malattie infettive, esami medici, ecc.), ad eccezione di quelle particolarmente gravi (interventi chirurgici) per cui è necessario il consenso degli esercenti la potestà parentale 
  • devono essere sentiti dalle Autorità Giudiziarie Minorili prima che vengano da loro assunti provvedimenti in merito al minore da loro accolto.

Il rispetto della storia del bambino e della sua religione

Gli affidatari devono:

  • custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto;
  • rispettare inoltre l’identità culturale e la confessione religiosa dell’affidato. Quindi, gli affidatari non possono effettuare scelte autonome (ad esempio battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

Aspetti previdenziali

In merito agli aspetti previdenziali (astensione obbligatoria e facoltativa, congedi parentali  per minori con disabilità, permessi per malattia del minore, ecc) si  rinvia alla pagina:  Aspetti previdenziali
La normativa di riferimento riguarda sia gli affidatari che i genitori adottivi.

Informiamo qui che questa materia è soggetta a frequenti modifiche e che pertanto è opportuno verificare l’effettiva validità direttamente con Inps ed altri Enti Previdenziali.

Scheda a cura dell’Anfaa

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